Art. 4.

      1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui agli articoli 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.
      2. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.